La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice (1) o all'intervento del pubblico ministero (2) è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161 (3).
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice (1) o all'intervento del pubblico ministero (2) è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161 (3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 13963/2019
Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c..Cass. civ. n. 2047/2019
I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia.Cass. civ. n. 22845/2016
I giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Né a diversa conclusione può indurre l'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di «impedimento o mancanza dei giudici ordinari», espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt. 97 e 111 Cost.).Cass. civ. n. 19741/2014
L'asserito difetto di "potestas iudicandi" dell'organo giurisdizionale, perché ritenuto istituito con norma tacciata di illegittimità costituzionale, non integra una questione di giurisdizione bensì, nel caso in cui trovi accoglimento la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, un vizio di costituzione del giudice, rilevabile ai sensi degli artt. 158 cod. proc. civ. e 161 cod. proc. civ.Cass. civ. n. 3420/2014
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.Cass. civ. n. 26938/2013
La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.Cass. civ. n. 17834/2013
La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice (nella specie, per avere il giudice istruttore del procedimento di insinuazione tardiva al passivo assunto il provvedimento di sospensione del giudizio, in luogo del collegio), ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla ed, in definitiva, la sua sanatoria.Cass. civ. n. 4410/2011
Il giudice di pace, che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma, prima della immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico, pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas judicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., anche se emessa dopo la nuova immissione in possesso, giacché la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina.Cass. civ. n. 19992/2004
Alla nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, si applica, in forza della disciplina di cui all'art. 274 bis c.p.c., inserito nel codice di rito dall'art. 31 legge n. 353/1990 e abrogato a partire dal 2 giugno 1999, il disposto degli artt. 158 e 161 primo comma c.p.c. e dunque il principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione o contraria ai principi di legalità (artt. 102 e 111 Cost.) (Fattispecie relativa a controversia societaria decisa in composizione monocratica anziché collegiale, nonostante le previsioni dell'art. 48, secondo comma, n. 7 ord. giud. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 51 del 1998).Cass. civ. n. 5414/2004
La partecipazione alla decisione di un magistrato privo della potestas iudicandi, per ragioni inerenti alla sua qualità o nomina, determina vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e quindi nullità deducibile a norma dell'art. 161 del codice medesimo, non difetto di giurisdizione, ravvisabile nella distinta ipotesi di radicale diversità di struttura e conseguenziale non identificabilità del collegio giudicante con quello delineato dalla legge (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che configurasse denuncia di vizio di costituzione del giudice, e non di difetto di giurisdizione, il motivo di ricorso avverso la decisione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, fondato sulla circostanza che la pronuncia era stata emessa nella composizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 219 del 1919, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002).Cass. civ. n. 14669/2003
La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de qua comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione. così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. (Ricorso per cassazione relativo a sentenza emessa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli pronunciata nella composizione prevista dall'art. 17 D.L.vo 27 febbraio 1919, n. 219, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2002).Cass. civ. n. 12207/2003
Se una sentenza viene emessa dal tribunale in composizione non corretta (nel caso di specie, giudice onorario aggregato anziché magistrato togato), non sussiste un vizio attinente alla costituzione del giudice, in quanto non può ritenersi che gli atti del processo siano stati posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione esercitata da dette ufficio.Cass. civ. n. 10163/2003
La sentenza della Corte costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità (in sé o in relazione a talune sue componenti) di un organo giurisdizionale, non comporta l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo (e del provvedimento che l'abbia conclusa), ove intervenga dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase ovvero sia stata dedotta come motivo di impugnazione della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 158 stesso codice. (Enunciando il principio di cui in massima — in relazione alla sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del D.L.vo 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevedeva che facesse parte della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato, le Sezioni Unite hanno escluso l'influenza di tale declaratoria di illegittimità costituzionale nel processo in corso dinanzi al S.C., non essendo stata la relativa questione prospettata né nella pregressa fase di merito, né in via impugnatoria).Cass. civ. n. 3074/2003
La nullità derivante da vizio di costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 353 del 2002) dell'art. 138 del R.D.11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) nella pate in cui prevedeva l'aggregazione al detto tribunale di tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante -, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.Cass. civ. n. 10219/2002
La garanzia posta dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato e non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante, la quale può dare luogo invece a nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c.Cass. civ. n. 14006/2001
Il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 del codice di rito è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal c.p.c. ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, costituendo l'inosservanza del disposto degli artt. 174 dello stesso codice e 79 delle relative disposizioni di attuazione, in difetto di una espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.Cass. civ. n. 6964/2001
Non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza.Cass. civ. n. 8737/2000
Il vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione da detto ufficio esercitata. Ne consegue che il vizio anzidetto non ricorre quando, non essendo stato all'inizio del trimestre predisposto ai sensi degli artt. 113 e 114 att. c.p.c. il decreto di composizione dei collegi giudicanti, questi siano volta a volta formati, secondo le concrete esigenze dell'ufficio.Cass. civ. n. 4085/2000
In presenza di un atto di nomina a giudice di pace formalmente regolare la pronuncia resa da detto giudice non è impugnabile per vizi attinenti alla nomina medesima fino a quando quest'ultima non sia annullata o revocata.Cass. civ. n. 1643/2000
Non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi.Cass. civ. n. 1508/1980
Qualora una causa sia stata erroneamente iscritta a ruolo due volte, in relazione alle distinte iniziative dell'attore e del convenuto, con la nomina di due diversi magistrati istruttori appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, e davanti ad uno di questi risulti regolarmente trattata, nel rispetto del principio del contraddittorio, la sentenza resa a conclusione del relativo procedimento non può ritenersi affetta da nullità assoluta, né sotto il profilo del vizio di costituzione del giudice, tenuto conto che detti magistrati sono muniti di pari funzioni ed attribuzioni, né sotto il profilo della violazione dell'obbligo di riunione dei procedimenti previsto dall'art. 273 c.p.c., il quale non è sanzionato da alcun effetto invalidante, né in relazione alla sopravvenuta pronuncia di una seconda sentenza sulla stessa causa, per effetto dell'altra iscrizione a ruolo, trattandosi di circostanza che non incide sulla prima sentenza, ma può solo costituire eventuale motivo d'impugnazione della seconda.Cass. civ. n. 1335/1978
La circostanza che uno o più componenti il collegio giudicante, ancorché costituenti la maggioranza, abbiano già in precedenza conosciuto della causa come magistrati, non può determinare nullità della sentenza per vizio attinente alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), ma può configurare solo ipotesi di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., la quale non incide sulla validità della sentenza medesima, ove non dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, a norma dell'art. 52 c.p.c.
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