(massima n. 1)
La nullità derivante da vizio di costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 353 del 2002) dell'art. 138 del R.D.11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) nella pate in cui prevedeva l'aggregazione al detto tribunale di tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante -, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.