(massima n. 1)
La circostanza che uno o più componenti il collegio giudicante, ancorché costituenti la maggioranza, abbiano già in precedenza conosciuto della causa come magistrati, non può determinare nullità della sentenza per vizio attinente alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), ma può configurare solo ipotesi di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., la quale non incide sulla validità della sentenza medesima, ove non dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, a norma dell'art. 52 c.p.c.