(massima n. 1)
La sentenza della Corte costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità (in sé o in relazione a talune sue componenti) di un organo giurisdizionale, non comporta l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo (e del provvedimento che l'abbia conclusa), ove intervenga dopo l'esaurimento di essa, salvo che la relativa questione sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase ovvero sia stata dedotta come motivo di impugnazione della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 158 stesso codice. (Enunciando il principio di cui in massima — in relazione alla sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del D.L.vo 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevedeva che facesse parte della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato, le Sezioni Unite hanno escluso l'influenza di tale declaratoria di illegittimità costituzionale nel processo in corso dinanzi al S.C., non essendo stata la relativa questione prospettata né nella pregressa fase di merito, né in via impugnatoria).