(massima n. 1)
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che č esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.