(massima n. 1)
Alla nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, si applica, in forza della disciplina di cui all'art. 274 bis c.p.c., inserito nel codice di rito dall'art. 31 legge n. 353/1990 e abrogato a partire dal 2 giugno 1999, il disposto degli artt. 158 e 161 primo comma c.p.c. e dunque il principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione o contraria ai principi di legalità (artt. 102 e 111 Cost.) (Fattispecie relativa a controversia societaria decisa in composizione monocratica anziché collegiale, nonostante le previsioni dell'art. 48, secondo comma, n. 7 ord. giud. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 51 del 1998).