(massima n. 1)
La nullitą derivante da vizio di costituzione del giudice (nella specie, per avere il giudice istruttore del procedimento di insinuazione tardiva al passivo assunto il provvedimento di sospensione del giudizio, in luogo del collegio), ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullitą in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" comporta la necessitą di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, cosģ che la mancata denuncia di detta nullitą in sede di gravame comporta l'impossibilitą di rilevarla ed, in definitiva, la sua sanatoria.