(massima n. 1)
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontą contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusivitą dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).