(massima n. 1)
In presenza di pił difensori, qualora quello domiciliatario "intra districtum" abbia perso lo "ius postulandi" e non possa essere legittimamente raggiunto dalla notifica della sentenza di primo grado, tale notifica, nel caso in cui l'altro difensore abbia il proprio domicilio "extra districtum", deve essere indirizzata, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 alla cancelleria del giudice adito, ovvero, se il notificante lo ritenga, al domicilio del secondo procuratore qualora anche quest'ultimo risulti destinatario di una dichiarazione della parte di elezione di domicilio presso il proprio studio. Ne consegue che, in tale evenienza, va esclusa la validitą della notifica alla parte personalmente, che resta possibile nella sola ipotesi in cui quest'ultima sia rimasta priva di difensore.