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Articolo 142 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Dispositivo dell'art. 142 Codice di procedura civile

Salvo quanto disposto nel secondo comma (5), se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 (1), l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante sconsegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (2).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200 (3) (4)(6).

Note

(1) Si può ricorrere a tale forma di notificazione quando sussistono determinati presupposti, ovvero è necessario che il destinatario non abbia nè la residenza, nè la dimora o il domicilio in Italia. Si richiede, inoltre, che il destinatario non abbia eletto domicilio in Italia e nè abbia nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art. 77. Infine, deve essere noto l'indirizzo all'estero del destinatario, poiché in difetto di esso sarà applicabile l'art.143.
(2) Questa comma è stato così sostituito dall'art. 8, l. 6-2-1981, n. 42.
(3) La forma di notifica descritta dalla norma in commento si applica solamente nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla notifica all'estero in uno dei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.p.r. n.200/1967. Sarà la parte a dover fornire la prova di non aver potuto eseguire la notifica all'estero nei modi suindicati. Mancando tale prova, la notifica è nulla, sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 9, l. 6-2-1981, n. 42. Cfr. Convenzione de L'Aja 17-7-1905; Convenzione de L'Aja 1-3-1954; Convenzione de L'Aja 15-11-1965. La notifica che viene eseguita nei modi previsti dalle convenzioni internazionali, si ritiene avvenuta nel momento in cui l'atto viene consegnato al destinatario. Diversamente, se la notifica avviene a norma dell'articolo in questione, essa si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art.143, III comma).
(5) Il presente comma ha sostituito gli originali commi uno e due in virtù dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con decorrenza dal 01 gennaio 2004. Il testo previgente recitava: "Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. Una terza copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta."
(6) Comma modificato dall'art. 174, D. Lgs. 30giugno2003, n. 196, con decorrenza dal 01 gennaio2004.

Spiegazione dell'art. 142 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il caso in cui si debba eseguire una notificazione a persona residente all’estero tra l’Italia ed il paese di residenza del destinatario non intercorrano convenzioni che la disciplinino.
In presenza di tali presupposti, la notifica si realizza mediante spedizione al destinatario a mezzo posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretta.

La notificazione si perfeziona decorsi venti giorni dal compimento delle formalità ivi previste, anche se il destinatario non ha avuto conoscenza effettiva dell’atto.

Tra le convenzioni multilaterali assumono particolare rilievo la Convenzione dell’Aja dell’1 marzo 1954 (recepita con la Legge 03.01.1957 n. 4) e la Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 (recepita con la Legge 06.02.1981 n. 42).
La disciplina che ne scaturisce può definirsi mista e quella dettata dalle norme codicistiche può considerarsi del tutto residuale rispetto a quella che prevedono le Convenzioni.

Per le notificazioni tra Paesi dell’unione europea, relativi ad atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciali, occorre tenere conto del Regolamento CE n. 1348/2000, il quale deve ritenersi prevalente sulla Convenzione dell’Aja per le notificazioni all’interno del territorio dell’Unione.

Qualora, dunque, sia noto il recapito della persona a cui l’atto deve essere notificato, lo stesso viene trasmesso direttamente dall’organo mittente a quello ricevente; in Italia gli organi mittenti sono gli ufficiali giudiziari competenti con riguardo al luogo in cui si celebra il processo, mentre riceventi sono gli organi competenti per il luogo in cui la notificazione dovrà essere effettuata.

L’atto viene consegnato all’organo mittente accompagnato da un formulario appositamente previsto e nella lingua dello Stato ricevente.
L’organo mittente invia atto e formulario all’organo ricevente.
La redazione della relata di notifica presuppone l’invio di due esemplari dell’atto e la notificazione avviene secondo le norme dello Stato richiesto o nella particolare forma richiesta dall’organo mittente (in questo secondo caso occorre che essa sia compatibile con la legislazione dello stato ricevente).

Non è richiesto che l’atto sia tradotto, ma il destinatario ha il diritto di rifiutarne la ricezione se redatto in una lingua diversa da quella del luogo in cui l’atto deve essere consegnato.

Compiute le operazioni di notifica, l’organo ricevente consegnerà l’atto all’organo mittente nel minor tempo possibile, accompagnato dalla certificazione relativa alle attività espletate; se sorgono difficoltà nell’eseguire la notifica, la restituzione deve comunque avvenire entro un mese.
Il perfezionamento della notifica avviene secondo la legge dello Sato ricevente, salvo che l’atto debba essere notificato entro un determinato termine, nel qual caso la data da prendere in considerazione per l’efficacia della notificazione è quella prevista dalla legge dello Stato richiedente.

In casi eccezionali, per eseguire la notifica ci si può avvalere degli agenti diplomatici e consolari dello Stato di destinazione.

Nel sistema delineato dalla Convenzione dell’Aja, tutto si incentra sul ruolo che viene svolta dalla c.d. Autorità Centrale, la quale viene individuata dai singoli Stati con il compito di ricevere le richieste di notifica degli altri Stati e di provvedere alla relativa esecuzione.
In Italia tale Autorità si trova presso l’UNEP della Corte d’Appello di Roma.
Anche in questo caso la richiesta di notifica va fatta compilando un modello allegato alla Convenzione e, in caso di difformità, l’Autorità centrale ricevente informa immediatamente quella richiedente, illustrandone i motivi.
L’atto da notificare deve essere consegnato dal richiedente in duplice copia e non necessariamente tradotto, mentre la richiesta di trasmissione deve essere compilata nella lingua del paese di destinazione.
L’ufficiale giudiziario italiano trasmette l’atto a mezzo posta all’autorità centrale del paese di destinazione, la quale eseguirà la notifica secondo le norme processuali del paese di destinazione ovvero secondo le forme speciali indicate dal richiedente.
Eseguita la notifica, viene restituita la copia notificata con l’attestazione della notificazione.

L’interessato può anche decidere di avvalersi di forme sussidiarie di notifica, quali:
  1. consegna dell’atto a cura di un agente diplomatico o consolare dello Stato da cui proviene la richiesta;
  2. consegna da parte del console o dell’autorità diplomatica straniera;
  3. invio a mezzo del servizio postale, non utilizzabile per i seguenti stati: Cina, Egitto, Germania, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera, Turchia, Venezuela
  4. consegna diretta tra ufficiali ministeriali o funzionari competenti dei due stati interessati, anche questa non utilizzabile per tutti gli stati.

Attualmente gli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 sono:
Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belgio; Bielorussia; Botswana; Canada; Cina; Cipro; Danimarca; Egitto; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; Irlanda; Israele; Italia Lettonia; Lussemburgo; Malawi; Norvegia; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Seychelles; Spagna; Stati Uniti; Svezia; Svizzera; Turchia; Venezuela.

Si propone qui di seguito la formula utilizzabile per la relata di notifica

Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Relata di notifica

Ad istanza di come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e protesti presso la Corte d’Appello/il Tribunale di …..,
ho notificato, ex art. 142 cpc, il su esteso atto a
……………………………………………………
sprovvisto di residenza, domicilio o dimora in Italia, mediante spedizione postale al suo indirizzo di copia in piego raccomandato.
Ho inoltre consegnato una ulteriore copia, in uno con la nota prescritta dall’art 49 disp. Att. Cpc, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di……………., ed ivi a mani di ……………………segretario giudiziario addetto.
…………….(luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario

Nota da consegnare al Pubblico Ministero ex art. 49 disp.att. cpc

Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Ad istanza di

……………………………………………………
Io sottoscritto uff. giud., addetto al su intestato ufficio, ho notificato, ex art. 142 cpc, a
………………………………………………………
residente in ……………….. via…………… n. ……..
l’atto di
……………………………………………………………………
o v v e r o
il provvedimento emesso da
……………………………………………………………………….
con citazione a comparire innanzi a ………………… il giorno ___/___/______ alle ore……………..
e trasmesso copia di tale atto, unitamente alla presente nota, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di ………………………

…………….(luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario



Massime relative all'art. 142 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29716/2019

In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.

Cass. civ. n. 22554/2018

In tema di notificazione di atti giudiziari all'estero a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 42 del 1981, deve ritenersi invalida la notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna "diretta".

Cass. civ. n. 11140/2015

Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri.

Cass. civ. n. 21896/2013

In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in Italia, non trova applicazione diretta l'art. 139 c.p.c., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in Italia, ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 c.p.c., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli.

Cass. civ. n. 23290/2011

La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre l'opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta Convenzione.

Cass. civ. n. 3919/2011

In tema di notificazione degli atti all'estero, l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all'estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto.

Cass. civ. n. 7307/2010

In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.

Cass. civ. n. 27301/2005

L'art. 142 c.p.c., che disciplina la notificazione a persona non residente, né dimorante e né domiciliata nella Repubblica, distingueva, nel testo previgente alla modifica disposta dall'art. 174 D.L.vo n. 196 del 2003, e tuttora distingue in quello attuale, il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto notificato nei confronti del destinatario; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità, a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. Corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 del 2004).

Cass. civ. n. 6196/1996

Con riguardo a notifica a persona residente all'estero, l'affissione dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede è prevista solo nella ipotesi residuale di notificazione effettuata a norma dei primi due commi dell'art. 142 c.p.c., qualora, cioè, sia risultata impossibile la notificazione medesima in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali o per via consolare, a norma degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200 del 1967.

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nella mia qualità di Curatore Fallimentare devo notificare all'estero la sentenza dichiarativa di fallimento al legale rappresentante della società fallita nonchè concovocare quest'ultimo per l'interrogatorio di rito. L'interessato al momento è residente a Malta.
Come devo procedere? Quali sono le formalità cui adempiere
Grazie”
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Malta è uno dei 28 Paesi dell’Unione Europea, circostanza che rende possibile l’applicazione delle fonti di matrice comunitaria che disciplinano la materia ed in particolare, per quel che qui interessa, il Regolamento n. 1393 del 2007, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

La normativa in discorso mira a migliorare ed accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, trasmissione finalizzata alla notificazione, in materia civile o commerciale all’interno dell’Unione, sì da ottimizzare il buon funzionamento del mercato interno e rendere più sicure ed affidabili le transazioni tra i Paesi Membri.

In base a questo Regolamento chiunque voglia notificare un atto all’interno dell’UE deve recarsi dall’organo mittente, all’uopo individuato dallo Stato di appartenenza dello stesso richiedente, il quale ne curerà l’inoltro all’organo deputato alla ricezione di questi atti nel Paese di destinazione dell’atto.
In Italia l’organo mittente è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari costituito presso le Corti d’Appello, e quindi basterà semplicemente rivolgersi al medesimo ufficio che cura le notifiche ordinarie, il quale poi ne curerà l’inoltro all’organo ricevente e dunque al destinatario all’Estero.

L’unica peculiarità del procedimento è costituita dalle particolari tutele attribuite al destinatario dell’atto, il quale deve essere in grado di conoscere il contenuto sostanziale dell’atto, sin dal momento della sua notificazione e ricezione.
Per questo motivo occorrerà recarsi dall’Ufficiale Giudiziario con due copie dell’atto da notificare con allegati la traduzione dell’atto stesso nella lingua compresa dal destinatario ovvero nella lingua del Paese di destinazione e la domanda di notifica redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I del suddetto Regolamento, avendo cura di compilarlo nella lingua del Paese in cui deve essere notificato, senza necessità di ulteriori formalità, così come previsto dagli artt. 4 ed 5 della normativa in discorso.

L’organo ricevente ne curerà l’inoltro al destinatario e compilerà un certificato in cui dà atto dell’espletamento della procedura di notificazione (equiparabile ad una relata), redatto utilizzando la modulistica allegata al Regolamento n. 1393 del 2007, che tornerà al mittente unitamente ad una copia dell'atto e della sua traduzione.