La norma in esame disciplina il caso in cui si debba eseguire una
notificazione a persona residente all’estero tra l’Italia ed il paese di
residenza del destinatario non intercorrano convenzioni che la disciplinino.
In presenza di tali presupposti, la notifica si realizza mediante spedizione al destinatario a mezzo posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretta.
La notificazione si perfeziona decorsi venti giorni dal compimento delle formalità ivi previste, anche se il destinatario non ha avuto conoscenza effettiva dell’atto.
Tra le convenzioni multilaterali assumono particolare rilievo la Convenzione dell’Aja dell’1 marzo 1954 (recepita con la Legge 03.01.1957 n. 4) e la Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 (recepita con la Legge 06.02.1981 n. 42).
La disciplina che ne scaturisce può definirsi mista e quella dettata dalle norme codicistiche può considerarsi del tutto residuale rispetto a quella che prevedono le Convenzioni.
Per le notificazioni tra Paesi dell’unione europea, relativi ad atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciali, occorre tenere conto del Regolamento CE n. 1348/2000, il quale deve ritenersi prevalente sulla Convenzione dell’Aja per le notificazioni all’interno del territorio dell’Unione.
Qualora, dunque, sia noto il recapito della persona a cui l’atto deve essere notificato, lo stesso viene trasmesso direttamente dall’organo mittente a quello ricevente; in Italia gli organi mittenti sono gli ufficiali giudiziari competenti con riguardo al luogo in cui si celebra il processo, mentre riceventi sono gli organi competenti per il luogo in cui la notificazione dovrà essere effettuata.
L’atto viene consegnato all’organo mittente accompagnato da un formulario appositamente previsto e nella lingua dello Stato ricevente.
L’organo mittente invia atto e formulario all’organo ricevente.
La redazione della
relata di notifica presuppone l’invio di due esemplari dell’atto e la notificazione avviene secondo le norme dello Stato richiesto o nella particolare forma richiesta dall’organo mittente (in questo secondo caso occorre che essa sia compatibile con la legislazione dello stato ricevente).
Non è richiesto che l’atto sia tradotto, ma il destinatario ha il diritto di rifiutarne la ricezione se redatto in una lingua diversa da quella del luogo in cui l’atto deve essere consegnato.
Compiute le operazioni di notifica, l’organo ricevente consegnerà l’atto all’organo mittente nel minor tempo possibile, accompagnato dalla certificazione relativa alle attività espletate; se sorgono difficoltà nell’eseguire la notifica, la restituzione deve comunque avvenire entro un mese.
Il perfezionamento della notifica avviene secondo la legge dello Sato ricevente, salvo che l’atto debba essere notificato entro un determinato termine, nel qual caso la data da prendere in considerazione per l’efficacia della notificazione è quella prevista dalla legge dello Stato richiedente.
In casi eccezionali, per eseguire la notifica ci si può avvalere degli agenti diplomatici e consolari dello Stato di destinazione.
Nel sistema delineato dalla Convenzione dell’Aja, tutto si incentra sul ruolo che viene svolta dalla c.d. Autorità Centrale, la quale viene individuata dai singoli Stati con il compito di ricevere le richieste di notifica degli altri Stati e di provvedere alla relativa esecuzione.
In Italia tale Autorità si trova presso l’UNEP della Corte d’Appello di Roma.
Anche in questo caso la richiesta di notifica va fatta compilando un modello allegato alla Convenzione e, in caso di difformità, l’Autorità centrale ricevente informa immediatamente quella richiedente, illustrandone i motivi.
L’atto da notificare deve essere consegnato dal richiedente in duplice copia e non necessariamente tradotto, mentre la richiesta di trasmissione deve essere compilata nella lingua del paese di destinazione.
L’
ufficiale giudiziario italiano trasmette l’atto a mezzo posta all’autorità centrale del paese di destinazione, la quale eseguirà la notifica secondo le norme processuali del paese di destinazione ovvero secondo le forme speciali indicate dal richiedente.
Eseguita la notifica, viene restituita la copia notificata con l’attestazione della notificazione.
L’interessato può anche decidere di avvalersi di forme sussidiarie di notifica, quali:
-
consegna dell’atto a cura di un agente diplomatico o consolare dello Stato da cui proviene la richiesta;
-
consegna da parte del console o dell’autorità diplomatica straniera;
-
invio a mezzo del servizio postale, non utilizzabile per i seguenti stati: Cina, Egitto, Germania, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svizzera, Turchia, Venezuela
-
consegna diretta tra ufficiali ministeriali o funzionari competenti dei due stati interessati, anche questa non utilizzabile per tutti gli stati.
Attualmente gli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 sono:
Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belgio; Bielorussia; Botswana; Canada; Cina; Cipro; Danimarca; Egitto; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; Irlanda; Israele; Italia Lettonia; Lussemburgo; Malawi; Norvegia; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Seychelles; Spagna; Stati Uniti; Svezia; Svizzera; Turchia; Venezuela.
Si propone qui di seguito la formula utilizzabile per la relata di notifica
Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Relata di notifica
Ad istanza di come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e protesti presso la Corte d’Appello/il Tribunale di …..,
ho notificato, ex art. 142 cpc, il su esteso atto a
……………………………………………………
sprovvisto di residenza, domicilio o dimora in Italia, mediante spedizione postale al suo indirizzo di copia in piego raccomandato.
Ho inoltre consegnato una ulteriore copia, in uno con la nota prescritta dall’art 49 disp. Att. Cpc, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di……………., ed ivi a mani di ……………………segretario giudiziario addetto.
…………….(
luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario
Nota da consegnare al Pubblico Ministero ex art. 49 disp.att. cpc
Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Ad istanza di
……………………………………………………
Io sottoscritto uff. giud., addetto al su intestato ufficio,
ho notificato, ex art. 142 cpc, a
………………………………………………………
residente in ……………….. via…………… n. ……..
l’atto di
……………………………………………………………………
o v v e r o
il provvedimento emesso da
……………………………………………………………………….
con citazione a comparire innanzi a ………………… il giorno ___/___/______ alle ore……………..
e trasmesso copia di tale atto, unitamente alla presente nota, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di ………………………
…………….(
luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario