(massima n. 1)
Nel caso di notificazione di un atto a pił persone, presso il difensore domiciliatario, allorquando dalla relazione risulta che il numero delle copie consegnate a quest'ultimo corrisponde al numero delle persone destinatarie dell'atto medesimo, non č necessario che siano indicati i cognomi e i nomi dei singoli destinatari, non potendo sorgere, dalla detta omissione, alcuna incertezza sull'effettiva destinazione di una copia dell'atto a ciascuna delle persone destinatarie della notificazione.