(massima n. 1)
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformitą tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.