(massima n. 1)
In tema di notificazione presso il domiciliatario, l'art. 141, quarto comma, c.p.c., nel contemplare la morte del domiciliatario quale causa di cessazione degli effetti dell'elezione di domicilio, esibisce un fondamento analogo alla norma sull'estinzione del mandato in caso di morte del mandatario (art. 1722, numero 4, c.c.), in quanto anche l'elezione di domicilio implica, nei rapporti interni, l'assunzione, da parte del domiciliatario, dell'impegno di ricevere le comunicazioni che provengono dai terzi e di ritrasmetterle al destinatario e, quindi, lo svolgimento di un'attivitą assimilabile a quella tipica del mandatario. Allorché il rapporto di domiciliazione sia stato costituito con una persona giuridica, in tanto modificazioni dell'assetto organizzativo dell'ente particolarmente incisive, come la fusione, possono avere gli stessi effetti ricollegati dal citato art. 141, quarto comma, c.p.c. alla «morte» del domiciliatario, in quanto tali modificazioni non siano compatibili con la persistenza dell'«individualitą» dell'ente e con la sopravvivenza di rapporti (come, appunto, quello di mandato) fondati proprio sulla considerazione di tale specifico elemento. (Nella specie il rapporto di domiciliazione era stato costituito con un ente di diritto pubblico, la Banca del Monte di Milano, la cui attivitą aveva un oggetto specifico e ben caratterizzato, rappresentato dalla «concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili» a seguito di una serie di operazioni di fusione, alcune delle quali effettuate in applicazione del D.L.vo 20 novembre 1990, n. 356, in materia di ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, a tale ente era subentrata una persona giuridica di diritto privato, la Banca Regionale Europea, costituita nelle forme di una societą per azioni, potenzialmente idonea al compimento di operazioni bancarie di qualsiasi tipo, con le modalitą tipiche delle attivitą di impresa; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ravvisato che nella specie i radicali mutamenti, concernenti sia la natura e la struttura dell'ente sia l'oggetto e le modalitą di esercizio dell'attivitą, rendevano evidente la totale diversitą tra il soggetto esistente nel momento in cui il rapporto di domiciliazione era stato instaurato e quello operante quando la notificazione era stata effettuata ha ritenuto essersi verificata una situazione assimilabile, ai fini dell'applicazione del citato art. 141, quarto comma, c.p.c., alla «morte» dell'individuo persona fisica, con conseguente inesistenza della notifica effettuata presso la Banca Regionale Europea Spa, in quanto non avente alcun collegamento con il soggetto che a suo tempo aveva eletto domicilio).