(massima n. 1)
Il decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., l'inefficacia dell'elezione di domicilio. Pertanto la notifica della sentenza al difensore deceduto, è nulla e non vale a far decorrere il termine breve di decadenza per l'impugnazione. Tale nullità-inesistenza può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del giudizio, salvo che sulla validità della notifica si sia formata la cosa giudicata.