(massima n. 1)
La notificazione effettuata in un domicilio eletto erroneamente individuato, in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 141 c.p.c. č affetta da nullitā se effettuata presso il domicilio del destinatario quando la residenza anagrafica non sia ignota e sia ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio, risultando in tal modo violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 c.p.c..