(massima n. 1)
Il P.G. presso la Corte di cassazione č legittimato, ai sensi dell'art. 72, comma 5, c.p.c., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitą del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltą essere esercitata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che lart. 133 c.p.c. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice ad quem (salva l'applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata).