La norma in esame consente al
pubblico ministero, nelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio ai sensi del primo comma dell’
art. 70 del c.p.c., di promuovere il giudizio di
revocazione delle sentenze di appello o pronunciate in unico grado nonché delle sentenze passate in
giudicato.
Questa forma di impugnazione viene generalmente ricondotta nell’ambito della revocazione straordinaria.
In dottrina, tuttavia, vi è chi assimila l’ipotesi prevista al n. 1 di questa norma all’
opposizione di terzo e quella di cui al n. 2 ai motivi di revocazione di cui all'art. 395, nn. 1, 2.
I motivi di revocazione devono attenere a:
-
la mancata partecipazione del pubblico ministero al processo;
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l'effetto di collusione posto in essere tra le parti per frodare la legge che abbia dato luogo alla sentenza viziata. Si ritiene che tale motivo ricorra quando le parti, d'accordo tra loro, instaurano un processo, al quale il pubblico ministero aveva effettivamente partecipato, sulla base di affermazioni di fatti non veri e con l'impiego di prove false, al fine di ottenere un provvedimento contrario alla legge.
Occorre evidenziare che, mentre il motivo di cui al n. 1 costituisce un caso di
nullità della sentenza, insanabile, rilevabile d'ufficio e che le parti possono far valere nei limiti delle impugnazioni ordinarie, la frode alla legge per dolo bilaterale delle parti non costituisce di per sé un vizio del processo o della sentenza.
Il concetto di frode alla legge è stato esteso fino a ricomprendervi la collusione diretta ad aggirare la norma disciplinatrice della
giurisdizione.
Legittimato a proporre la domanda è l'ufficio del pubblico ministero che agisce presso il giudice la cui sentenza viene impugnata.
Il termine per proporre la revocazione è di 30 giorni e decorre dalla data in cui il P.M. ha avuto conoscenza della sentenza o della collusione.
Il P.M. è legittimato ad esperire il rimedio della revocazione indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio definito con la sentenza revocanda.
Occorre infine osservare che, poiché legittimato a proporre l'azione è solo il P.M., solo questi può impugnare la sentenza che ha rigettato la domanda di revocazione.