(massima n. 1)
In caso di inattivitā delle parti private, nelle cause in cui al pubblico ministero č riconosciuto soltanto un potere di intervento, al medesimo non č consentito di chiedere, in via di eccezione, il rigetto della domanda. La differenza che caratterizza la tutela accordata all'interesse pubblico nelle cause che il P.M. sia legittimato a proporre, rispetto a quella per esso prevista nelle cause in cui il medesimo organo debba o possa intervenire, si esprime nella diversa rilevanza accordata a quell'interesse e si riflette nella posizione, e quindi nei poteri, dell'organo che ne č portatore nel giudizio in cui č fatto valere. Mentre il P.M. legittimato a proporre l'azione va senz'altro parificato alle altre parti, per il P.M. interveniente la qualificazione di parte va accettata con limitazioni tali da escludere che ogni volta che la legge faccia genericamente riferimento alle parti, voglia considerare parte anche l'organo pubblico, e deve compiersi invece una indagine caso per caso. Deve escludersi che il P.M. interveniente rientri tra le parti cui si riferiscono gli artt. 309 e 181 c.p.c.; il P.M. interveniente non ha la disponibilitā del processo che si riconnette al potere di abbandono per inerzia di cui alle citate disposizioni. Ne consegue che, in assenza delle parti, in un giudizio di delibazione di sentenza di divorzio il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., senza dare ingresso alla richiesta di accertamento della infondatezza delle pretese avanzate dal P.M. intervenuto.