Parte della dottrina ritiene che non sia inammissibile un intervento proposto in forma diversa dal deposito della
comparsa, qualora sia egualmente raggiunto lo scopo.
Secondo altra parte della dottrina, invece, sarebbe irrituale un intervento proposto in forma orale, ritenendo necessaria la forma della comparsa in considerazione della funzione dell’atto, analoga a quella della citazione.
A seguito della costituzione l'interveniente diventa immediatamente ed in modo automatico parte in senso processuale, fatta salva ogni futura decisione circa l'ammissibilità intrinseca dell'intervento e la possibilità di prendere in esame le conclusioni e le produzioni.
Il richiamo che la norma fa all'
art. 167 del c.p.c. assoggetterebbe l'atto di intervento alle preclusioni stabilite per la
comparsa di risposta del
convenuto, ed in particolare all'onere che in esso sia proposta, a pena di
decadenza, la
domanda e che siano sollevate le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio.
Prima della Riforma Cartabia, la norma in esame ammetteva che la
comparsa di intervento potesse essere presentata in udienza, con la conseguenza che il
contraddittorio con le parti si instaurava immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario.
La Riforma, invece, ha soppresso la possibilità per il terzo di costituirsi in udienza, e pertanto adesso la costituzione del terzo interveniente potrà avvenire soltanto con il deposito di una comparsa formata a norma dell’
art. 167 del c.p.c..
In questo caso il momento della costituzione del contraddittorio viene posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della
comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del secondo comma dell'art. 267 ovvero, in mancanza di tale comunicazione, nell'udienza già fissata.
Se vi sono parti contumaci, la costituzione del contraddittorio si farà dipendere dalla notifica della comparsa d'intervento.
Parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene che l’omissione della notificazione della comparsa d'intervento (sia autonomo che adesivo) che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, non spiega effetti invalidanti sull'intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita, ovvero quando l'interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa d'intervento, notificandola regolarmente (ciò in applicazione dei principi generali fissati dall'[[ 156cpc]]).
Da ciò se ne è fatto conseguire che le comparse non contenenti domande nuove devono considerarsi comunicate al convenuto contumace con il solo deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.
E’ stato anche fatto osservare che, poiché la nullità derivante dalla mancata notifica della comparsa d'intervento al contumace è dettata nell'esclusivo interesse di costui (e dunque integra una nullità relativa), la stessa può essere rilevata soltanto dallo stesso contumace e non anche da una delle altre parti del giudizio.
Particolare attenzione deve essere dedicata all’intervento del P.M., il cui intervento davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'
art. 267 del c.p.c. (così
art. 2 delle disp. att. c.p.c.).
A differenza delle parti private, il
pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in
cancelleria o all'udienza (
art. 3 delle disp. att. c.p.c. comma 1).
Viene così introdotta una deroga al principio fissato dall'
art. 268 del c.p.c., la quale vale sia quando il P.M. sia parte necessaria che quando svolga un intervento facoltativo.