(massima n. 1)
Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio č funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non č necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione.