(massima n. 1)
A differenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali il parere del pubblico ministero, cui fa riferimento l'art. 738, secondo comma, c.p.c., è atto doveroso, che non può essere omesso in quanto costituisce elemento essenziale del procedimento, nel processo contenzioso, ove l'art. 72 c.p.c. dispone che il P.M., interveniente nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha i medesimi poteri che competono alla parte, e che lo stesso, negli altri casi di intervento, può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande delle parti, tale organo, malgrado la natura pubblicistica dell'interesse che presiede al suo intervento, è assimilato alle altre parti circa la libertà di far valere i suoi poteri, fino al punto di legittimare il mancato esercizio dei poteri stessi.