(massima n. 1)
Dal disposto dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica deriva che la legittimazione dell'ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell'interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l'impugnazione č l'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame č l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso una sentenza della corte d'appello in tema di atti dello stato civile).