(massima n. 1)
Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullitā del brevetto per marchio d'impresa, nella quale č obbligatorio l'intervento del P.M., la nullitā derivante dalla mancata notifica dell'atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata che č il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado non č sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d'appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimitā deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederā, prima di ogni altro atto, a disporre l'omessa integrazione del contraddittorio.