(massima n. 1)
Anche dopo l'entrata in vigore della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — il cui art. 5 ha abrogato implicitamente il terzo comma dell'art. 72 c.p.c. senza peraltro incidere sul potere del P.M. d'impugnare le sentenze di delibazione di pronunce di divorzi emesse da giudici stranieri — il P.M. presso la Corte di appello, come può proporre ricorso per cassazione contro le pronunce rese da tale giudice in sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, così, nel caso di impugnazione proposta da altre parti, deve intervenire necessariamente, pena, in caso di mancata notificazione del ricorso per cassazione nei suoi confronti e di mancata integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo stabilito dalla Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso stesso.