(massima n. 1)
La diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (ex artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto non č dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilitą del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata.