(massima n. 1)
La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice.