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Articolo 49 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordinanza di regolamento di competenza

Dispositivo dell'art. 49 Codice di procedura civile

[omissis](1)

L'ordinanza con cui la corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa(2).

Note

(1) Il primo comma dell'art. 49 è stato abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 49 Codice di procedura civile

Il testo ante Riforma Cartabia prevedeva un primo comma ove si disponeva che, entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’ultimo comma dell’art. 47 del c.p.c., l’iter del regolamento di competenza si sarebbe dovuto concludere, con l’emanazione di una ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 del c.p.c. (il procedimento in camera di consiglio si svolge in difetto di difesa orale).
Trattandosi di disposizione da sempre disattesa , con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il suddetto primo comma è stato abrogato.
Rimane, invece, il secondo comma, il quale dispone che l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione statuisce sulla competenza, individua il giudice competente; qualora ritenga competente il giudice dinanzi al quale il processo già pendeva, allora la questione di competenza viene definitivamente risolta.
Se, invece, ritiene che il giudice dinanzi al quale pende il processo non è competente e ne individua un altro, allora il processo si azzera e la Corte dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo dinanzi a quel giudice, rimettendo, se occorre, le parti in termini per provvedere alla loro difesa.
La prosecuzione dinanzi al giudice de quo va fatta con atto di riassunzione ex art. 50 del c.p.c., entro il termine fissato nella stessa ordinanza ovvero, in mancanza di termine così fissato, entro tre mesi dalla sua comunicazione.
Se non avviene entro tali termini, il processo si estingue, ma l’efficacia del provvedimento sul regolamento perdura oltre l’estinzione del processo in cui viene pronunciata.
In linea di principio la decisione della Corte è limitata all’oggetto del regolamento di competenza, con esclusione di ogni questione diversa da essa, sia di natura sostanziale che processuale (di competenza del giudice di merito); va, tuttavia, precisato che la questione di competenza può essere conosciuta dalla Corte sotto ogni profilo possibile, anche se non dedotto dalle parti o non espressamente esaminato.
Il provvedimento che pronuncia sulla competenza decide anche sulle spese relative al solo regolamento di competenza se trattasi di pronuncia di rigetto, e sulle spese riferite anche alla fase di merito in caso di accoglimento; nell’ipotesi di regolamento di competenza promosso ex officio non si può parlare di soccombenza e, quindi, ai fini della pronuncia sulle spese occorrerà attendere la conclusione dell’intero giudizio.

Massime relative all'art. 49 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25232/2014

In tema di regolamento di competenza, l'esame della Corte di cassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo.

Cass. civ. n. 18040/2007

In tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che configura un rapporto di agenzia non prevalentemente personale, come tale sottratto alla competenza funzionale del giudice del lavoro, l'agenzia organizzata con una complessa struttura imprenditoriale, comprensiva di 12 dipendenti, 4 sub agenti, 13 consulenti previdenziali, un ingente portafoglio clienti e altre caratteristiche finanziarie, quali la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria effettuata da una s.a.s. costituita dall'agente).

Cass. civ. n. 5962/2006

In sede di regolamento di competenza d'ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace e non abbia pertanto ricevuto comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la contumacia sia stata ritualmente dichiarata, perché, in caso contrario, la mancata comunicazione si risolverebbe in una ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio di una parte che, ove non fosse stata erroneamente dichiarata contumace e fosse stata, invece, destinataria della necessaria attività volta a rimediare alla causa della sua mancata costituzione, si sarebbe potuta costituire e, quindi, avrebbe avuto diritto alla comunicazione dell'ordinanza.

Cass. civ. n. 19591/2004

L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, l'esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo.

Cass. civ. n. 13910/2004

Poiché in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalle prospettazioni delle parti, l'omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a tale manchevole attività sopperisce la Corte la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di regolamento di competenza improprio introdotto dall'art. 6 legge n. 353/1990 per l'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., atteso che anche in tali ipotesi la Cassazione - svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni adotte dalle parti - deve accertare l'esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell'esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza.

Cass. civ. n. 10811/2004

La proposizione dell'istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l'obbligo, per la Corte di cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 385, secondo comma, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest'ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell'effetto espansivo dell'impugnazione di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell'art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito, ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

Cass. civ. n. 17967/2002

In tema di regolamento di competenza ed in ipotesi di continenza di cause, la Corte di cassazione — ai sensi degli artt. 39, secondo comma e 42 c.p.c. — accerta e deliba sulla rispettiva competenza dei giudici investiti delle due controversie e, quindi, anche su quella del gudice preventivamente adito sulla causa presso di lui pendente, che costituisce uno dei presupposti necessari per la traslatio iudici. Ne consegue che il giudice preventivamente adito, ritenuto competente su entrambe le cause («anche» sulla causa proposta successivamente e dunque, in primo luogo, su quella dinanzi ad esso introdotta), non può più contestare la propria competenza, sotto nessun profilo, anche solo implicitamente esaminato dalla Corte regolatrice.

Cass. civ. n. 15367/2000

In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente esercitando poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti in quanto la relativa decisione deve essere tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione questioni di competenza, eventualmente anche sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli esposti nei suddetti atti.

Cass. civ. n. 12528/2000

Il giudizio instaurato dopo il regolamento di competenza della Suprema Corte, ma oltre il termine stabilito dall'art. 50 c.p.c., pur non essendo prosecuzione del precedente, non esclude che la sentenza della Cassazione conclusiva del giudizio per regolamento conservi l'efficacia di giudicato. Trattandosi, peraltro, di giudicato esterno, la parte interessata ha l'onere di eccepirlo espressamente, attesa la non rilevabilità di ufficio, e tempestivamente, senza possibilità di sollevare tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 10232/2000

La proposizione dell'istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l'obbligo, per la Corte di Cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 385, comma secondo, c.p.c., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sé), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest'ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell'effetto espansivo dell'impugnazione di cui all'art. 336, comma primo c.p.c. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell'art. 49 c.p.c., non elimina la sentenza del giudice di merito ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

Cass. civ. n. 8985/2000

In sede di regolamento di competenza, la decisione della Corte di cassazione è limitata alla statuizione sulla competenza, senza toccare il merito della causa, e non comporta la verifica e la soluzione di altre questioni di natura processuale e sostanziale, compresi gli eventuali errori in procedendo in cui il giudice a quo possa essere incorso, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità del regolamento, del mancato rispetto dell'ordine logico nella trattazione delle questioni da parte di detto giudice.

Cass. civ. n. 5994/2000

Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza, avverso sentenza che abbia dichiarato la competenza per materia del pretore, per essere stato notificato oltre il termine di cui all'articolo 47 del c.p.c. non osta il rilievo della sopravvenuta istituzione del giudice unico di primo grado, con la conseguente devoluzione al tribunale di tutte le controversie per l'innanzi attribuite alla competenza del pretore, essendo evidente che la Suprema corte deve, comunque, preliminarmente, verificare se l'istanza sia stata proposta nel rispetto del termine fissato dalla legge, essendole impedita, ove verificata l'inosservanza del termine, ogni altra indagine, ancorché fondata sullo jus superveniens.

Cass. civ. n. 6957/1999

La Corte di cassazione adita con ricorso per regolamento di competenza può conoscere unicamente della violazione delle norme sulla propria competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame alla violazione di ulteriori norme sostanziali o processuali la cui violazione deve essere denunciata con il ricorso ordinario per cassazione.

Cass. civ. n. 6657/1999

La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilità della controversia in argomento tra quelle previste dall'art. 409, n. 1, c.p.c., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall'art. 489, secondo comma, c.p.c).

Cass. civ. n. 214/1999

In sede di regolamento necessario di competenza in difetto di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di cassazione deve pronunziare sulla questione di giurisdizione, sia essa rilevata d'ufficio ovvero prospettata dalla parte, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile. Infatti, le ragioni che militano a favore dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronunzia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia — sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. — di pronunziare, anche d'ufficio, sulla questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 4838/1997

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, costituendo una pronunzia ancorché indiretta sulla competenza, va adottata con sentenza a norma dell'art. 49 c.p.c., disposizione speciale prevalente su quella di cui al successivo art. 375 dello stesso codice, che in tema di procedimenti in camera di consiglio, prevede l'ordinanza quale forma della decisione di inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 96/1996

In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione deve provvedere alla designazione del giudice competente anche a prescindere dalle richieste e deduzioni di parte (e salvo il caso di preclusioni che fossero intervenute) esaminando ogni aspetto e profilo suscettibile di valutazione ex officio al fine di individuare definitivamente il giudice munito della potestas decidendi e di risolvere la questione della competenza sotto tutti i profili comunque delineati, ancorché virtualmente, nel corso del giudizio, indipendentemente dal fatto che l'impostazione della causa e la sentenza impugnata abbiano ristretto l'indagine ad un solo aspetto della questione, giacché la sentenza di regolamento deve esser tale da non consentire che vengano poste ulteriormente in discussione le questioni di competenza ancorché sotto profili diversi da quelli espressamente esaminati dalla Corte.

Cass. civ. n. 7528/1995

La statuizione emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione con riguardo a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, poiché la funzione peculiare di tale istituto è l'individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa, tanto che l'art. 310 c.p.c. prevede che la relativa sentenza conservi efficacia anche in caso di estinzione del processo. Conseguentemente il giudice dichiarato competente, davanti al quale la causa sia riassunta, non può declinare la sua competenza neanche sotto un profilo diverso da quello per il quale era esplicitamente sorta controversia. Nel caso, poi, in cui lo stesso giudice, in violazione di tale regola, si dichiari incompetente, è ammissibile un nuovo regolamento di competenza, trattandosi dell'unico rimedio esperibile contro sentenza che abbia provveduto solo sulla competenza. Tuttavia, la Corte regolatrice non deve esaminare la questione nel merito, ma limitarsi a prendere atto della precedente statuizione. (Nella specie lo stesso pretore del lavoro, dopo essersi dichiarato una prima volta incompetente per materia e valore, a seguito della sentenza di regolamento che aveva affermato la sua competenza, si era dichiarato incompetente per territorio ai sensi dell'art. 413 c.p.c.).

Cass. civ. n. 4933/1992

Nel caso di regolamento di competenza che sia assegnato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per essere stata rilevata ex officio una questione di giurisdizione, la relativa decisione va pronunciata con sentenza in camera di consiglio atteso che anche la decisione di tale questione resta assoggettata al rito camerale che è proprio dello stato del giudizio in cui essa si è posta.

Cass. civ. n. 381/1991

Le disposizioni degli artt. 49 primo comma e 375 primo comma c.p.c., le quali prevedono che il regolamento di competenza è pronunciato con sentenza in camera di consiglio, non subiscono deroga quando la decisione sia affidata, con provvedimento reso dal Primo Presidente a norma dell'art. 374 secondo comma c.p.c., alle S.U. della S.C. (nella specie, in relazione a contrasto verificatosi nella giurisprudenza delle Sezioni semplici).

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Adriana B. chiede
mercoledì 28/08/2013 - Sicilia
“Il Tribunale, sezione lavoro, con ordinanza fuori udienza, ha sollevato conflitto di competenza e trasmesso il fascicolo alla Corte di Cassazione per il regolamento di competenza d'ufficio. La Cassazione ha dichiataro inammissibile il regolamento di competenza, senza dare ulteriori provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice competente e non ha rimesso le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa. Il Tribunale, sezione lavoro, che aveva sollevato il conflitto di competenza, con ordinanza fuori udienza, ha rilevato che " la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto con la conseguenza che la controversia deve intendersi definitivamente radicata davanti l'intestato Tribunale e rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del....." L'ordinanza del Tribunale per il proseguo del giudizio è stata comunicata, dalla Cancelleria, solo alle parti costituite. Essendo, la scrivente, parte ricorrente quale adempimento processuale deve compiere? In particolare, deve riassumere la causa notificando insieme al ricorso in riassunzione l'ordinanza di fissazione dell'udienza o deve soltanto essere presente per l'udienza di discussione fissata già dal giudice del lavoro con ordinanza?
Nella risposta sono graditi riferimenti normativi
Grazie per il parere”
Consulenza legale i 17/09/2013
L'unico caso in cui il regolamento di competenza può essere proposto d'ufficio dal giudice adito è disciplinato dall'art. 45 del c.p.c., in base al quale il regolamento può essere richiesto solo quanto il giudice indicato come competente (da quello dichiarato incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, deduca a sua volta la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o territorio inderogabile.
Ai sensi dell'art. 47 del c.p.c. il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione. Le parti, alle quali è comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza che chiede il regolamento di competenza, il processo è sospeso automaticamente (art. 48 del c.p.c.). Il codice di procedura civile disciplina la sospensione del processo (artt. 295ss. c.p.c.), ma in questo caso specifico di sospensione, fermo che non possono essere compiuti atti del procedimento, il giudice può autorizzare il compimento di atti urgenti.
Il successivo art. 49 del c.p.c. dice che con l'ordinanza con cui statuisce sulla competenza, la Cassazione deve dare i provvedimenti necessari per la prosecuzione davanti al giudice che dichiara competente. Nulla statuisce in relazione all'ipotesi in cui il regolamento sia dichiarato inammissibile (nel qual caso non vi è alcuna pronuncia nel merito circa la competenza).
Anche l'art. 50 del c.p.c., che disciplina le modalità di riassunzione del processo, non dice cosa accade nel caso in cui vi sia una pronuncia di inammissibilità del regolamento di competenza sollevato d'ufficio.
Dobbiamo quindi rifarci ai principi generali.
L'art. 297 del c.p.c. dice che qualora nel provvedimento di sospensione non sia fissata l'udienza per la prosecuzione, dovrebbero essere le pari a chiedere tale fissazione con ricorso al giudice, da notificare alla controparte. L'atto di riassunzione non va notificato alla parte contumace, a meno che non contenga mutamenti della situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo (sono gli atti elencati all'art. 292 del c.p.c. vanno comunicati o notificati al contumace).
Nel caso di specie, è stato il giudice, senza impulso di parte, a fissare la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio che, correttamente ai sensi dei principi sopra citati, è stata comunicata alle sole parti costituite.
Si appalesa pertanto superflua una notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza ad opera del ricorrente, in quanto la comunicazione della medesima è già avvenuta da parte della cancelleria e, in ogni caso, non vi è l'obbligo di notificarla/comunicarla alla parte contumace. Anche il fatto che nel provvedimento di fissazione dell'udienza non sia stato dato un termine al ricorrente per la notifica alla controparte depone a favore della soluzione negativa.
Ad ogni modo, è sempre possibile chiedere un chiarimento al giudice che ha emesso il provvedimento, al fine di evitare qualsiasi decadenza da termini processuali.