(massima n. 1)
In sede di regolamento necessario di competenza in difetto di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di cassazione deve pronunziare sulla questione di giurisdizione, sia essa rilevata d'ufficio ovvero prospettata dalla parte, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile. Infatti, le ragioni che militano a favore dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronunzia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia — sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. — di pronunziare, anche d'ufficio, sulla questione di giurisdizione.