(massima n. 2)
In tema di conflitto di competenza, la norma dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c., là dove prevede la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alle parti dev'essere coordinata con la norma generale che regola le comunicazioni nel procedimento civile, cioè con l'art. 170 c.p.c. e con l'art. 292 c.p.c., e poiché dal coordinamento fra tali norme emerge che mentre è regola la comunicazione alla parte costituita (tramite difensore o personalmente), rappresenta un'eccezione la comunicazione (e, parimenti, la notificazione) di atti alla parte contumace, ne consegue che, allorquando l'ultimo comma dell'art. 47 fa riferimento alla comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto di competenza d'ufficio, lungi dal prescrivere autonomamente la comunicazione di tale ordinanza, si limita a rinviare alle norme che stabiliscono aliunde quando un'ordinanza dev'essere comunicata e, pertanto, all'art. 292 c.p.c. in relazione alla parte contumace, di modo che l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 47, in difetto di richiamo nel primo comma, rientra in quella del terzo comma dell'art. 292 e, pertanto, deve escludersi che l'ordinanza di elevazione del conflitto debba essere comunicata alla parte contumace.