(massima n. 1)
La domanda di modificazione dell'assegno alimentare o di mantenimento, che venga proposta, ai sensi degli artt. 710 e 711 (originario testo) c.p.c., da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, č soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio (e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell'avente diritto all'assegno), tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non č equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quest'ultima dettate dall'art. 706 c.p.c.