(massima n. 1)
La statuizione emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione con riguardo a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, poiché la funzione peculiare di tale istituto è l'individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa, tanto che l'art. 310 c.p.c. prevede che la relativa sentenza conservi efficacia anche in caso di estinzione del processo. Conseguentemente il giudice dichiarato competente, davanti al quale la causa sia riassunta, non può declinare la sua competenza neanche sotto un profilo diverso da quello per il quale era esplicitamente sorta controversia. Nel caso, poi, in cui lo stesso giudice, in violazione di tale regola, si dichiari incompetente, è ammissibile un nuovo regolamento di competenza, trattandosi dell'unico rimedio esperibile contro sentenza che abbia provveduto solo sulla competenza. Tuttavia, la Corte regolatrice non deve esaminare la questione nel merito, ma limitarsi a prendere atto della precedente statuizione. (Nella specie lo stesso pretore del lavoro, dopo essersi dichiarato una prima volta incompetente per materia e valore, a seguito della sentenza di regolamento che aveva affermato la sua competenza, si era dichiarato incompetente per territorio ai sensi dell'art. 413 c.p.c.).