(massima n. 1)
La sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi rispetto a quelli espressamente esaminati, le questioni di competenza. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza resa in sede di regolamento di competenza, ancorché pronunciata sotto il profilo della riconducibilitą della controversia in argomento tra quelle previste dall'art. 409, n. 1, c.p.c., potesse valere anche in riferimento al criterio di competenza tratto dall'art. 489, secondo comma, c.p.c).