(massima n. 1)
Poiché in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalle prospettazioni delle parti, l'omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a tale manchevole attività sopperisce la Corte la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di regolamento di competenza improprio introdotto dall'art. 6 legge n. 353/1990 per l'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., atteso che anche in tali ipotesi la Cassazione - svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni adotte dalle parti - deve accertare l'esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell'esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza.