(massima n. 1)
In tema di regolamento di competenza ed in ipotesi di continenza di cause, la Corte di cassazione ai sensi degli artt. 39, secondo comma e 42 c.p.c. accerta e deliba sulla rispettiva competenza dei giudici investiti delle due controversie e, quindi, anche su quella del gudice preventivamente adito sulla causa presso di lui pendente, che costituisce uno dei presupposti necessari per la traslatio iudici. Ne consegue che il giudice preventivamente adito, ritenuto competente su entrambe le cause («anche» sulla causa proposta successivamente e dunque, in primo luogo, su quella dinanzi ad esso introdotta), non puņ pił contestare la propria competenza, sotto nessun profilo, anche solo implicitamente esaminato dalla Corte regolatrice.