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Articolo 43 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Regolamento facoltativo di competenza

Dispositivo dell'art. 43 Codice di procedura civile

Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito (1).

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47] (2).

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere (3) dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza [133, 136, 325]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [disp. att. 187].

Note

(1) Se la parte intende contestare il solo aspetto della competenza deve necessariamente proporre un'istanza di regolamento. Se invece intende censurare anche gli aspetti di merito, dovrà proporre un'impugnazione ordinaria.
(2) Nel caso in cui sia esperita l'impugnazione ordinaria, il regolamento di competenza può ugualmente essere proposto con la conseguenza di determinare la sospensione del giudizio di impugnazione (si cfr. l'48). Infatti, la parte che ha proposto impugnazione ordinaria non può proporre istanza di regolamento in quanto tale facoltà risulta concessa solo alle altre parti.
Diversamente, se è stato proposto prima il regolamento, la parte potrà proporre l'impugnazione ordinaria, ma solo relativamente alle questioni di merito.
(3) L'ipotesi ivi descritta è un'ipotesi di sospensione dei termini per proporre l'impugnazione e non di interruzione, con la conseguenza che i termini non vengono azzerati bensì riprenderanno a decorrere dal momento della comunicazione della pronuncia della Cassazione, computando il tempo già trascorso.

Spiegazione dell'art. 43 Codice di procedura civile

La presente norma è stata modificata dalla Legge n. 69/2009 e, pertanto, oggi il regolamento facoltativo di competenza risulta proponibile anche avverso i provvedimenti decisori diversi dalla sentenza.
Con il regolamento di competenza possono essere sollevate solo questioni attinenti alla competenza (o anche alla litispendenza ed alla continenza), con esclusione di quelle che, contenendo la decisione della controversia, non riguardano in modo diretto e necessario la competenza; tuttavia, qualora vi sia un provvedimento che decida sulla competenza unitamente al merito, anche tale provvedimento potrà essere impugnato con regolamento facoltativo di competenza.

Dal punto di vista pratico, dunque, la parte che sia soccombente sulla questione di competenza può scegliere se utilizzare lo strumento del regolamento di competenza o l’impugnazione ordinaria; in quest’ultimo caso, tuttavia, non potrà impugnare unicamente il capo della sentenza attinente alla competenza, ma deve investire anche il merito (l’impugnazione ordinaria che prescinda dal merito e che abbia ad oggetto solo la questione di incompetenza sarebbe inammissibile).
I due tipi di impugnazione non possono essere proposti contemporaneamente; se viene proposto prima il regolamento di competenza, è ovvio che l’eventuale successiva impugnazione ordinaria non potrà investire anche la questione di competenza, ma dovrà limitarsi al merito.
Inoltre, i termini per proporre l’impugnazione ordinaria vengono sospesi, per poi riprendere a decorrere da quando la sentenza decide in favore della competenza del primo giudice; se, al contrario, la sentenza decide che non esiste la competenza del primo giudice, il processo si azzera e può essere riassunto davanti al giudice indicato dall’istanza di regolamento, oppure può essere a quest’ultimo trasferito con atto di riassunzione.

L’istanza di regolamento di competenza può essere proposta dalle parti anche dopo che una di esse ha proposto impugnazione ordinaria; in questo caso il processo avente ad oggetto l’impugnazione ordinaria rimane sospeso, dal giorno in cui al cancelliere dell’ufficio presso il quale pende la causa viene presentata istanza di rimessione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione fino al giorno in cui viene comunicata la sentenza che regola la competenza.

L’impugnazione per violazione delle norme sulla competenza nei confronti di un provvedimento suscettibile, per sua natura, di essere impugnato soltanto con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., deve essere proposta nelle forme del regolamento di competenza e determina la sospensione della trattazione del ricorso per Cassazione proposto contro tale provvedimento, salva la possibilità che entrambe le impugnazioni siano decise in modo congiunto nella stessa camera di consiglio.

Massime relative all'art. 43 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4779/2021

Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019).

Cass. civ. n. 12126/2016

In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 29/2016

Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice. (Cassa e dichiara giurisdizione, Trib. Brescia, 16/01/2013).

Cass. civ. n. 24755/2014

La sentenza, non definitiva, con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza escludendo la sussistenza dell'eccepita continenza, è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 cod. proc. civ., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita. (Rigetta, App. Lecce, 23/09/2008).

Cass. civ. n. 11331/2014

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 17028/2010

La sentenza con la quale il giudice decida il merito della causa senza motivare l'eccezione d'incompetenza proposta da una delle parti contiene una statuizione implicita di affermazione della propria competenza. Ne consegue che la parte la quale intenda impugnare tale decisione unicamente sotto il profilo della competenza, ha l'onere di proporre il regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., e non l'appello, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 22948/2007

Quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l'ammissibilità dell'appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Corte di cassazione sarà investita ai sensi del n. 2 dell'art. 360 c.p.c., mentre se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza.

Cass. civ. n. 5477/2006

La pronuncia del giudice di appello che, decidendo nel merito, abbia altresì statuito — anche implicitamente — sulla questione di competenza, va impugnata con il rimedio del regolamento di competenza di cui all'art. 43 del codice di rito tutte le volte in cui la parte si limiti a contestare la sola decisione sulla competenza. L'eventuale ricorso per cassazione (erroneamente) proposto può, peraltro, convertirsi in istanza di regolamento purché risulti, in concreto, rispettato il termine di cui all'art. 47 del codice di procedura civile.

Cass. civ. n. 5425/2002

Ai sensi dell'art. 43 c.p.c., la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza insieme col merito della controversia può essere impugnata, in via alternativa, con l'istanza di regolamento facoltativo di competenza oppure nei modi ordinari, quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito.

Cass. civ. n. 6729/2000

In tema di regolamento facoltativo di competenza, la sospensione dei termini per la impugnazione ordinaria, prevista dall'art. 43, terzo comma, c.p.c., si applica in tutti quei casi in cui la Corte di cassazione venga investita da una istanza per regolamento di competenza e comunque decida sulla stessa definendo il giudizio; quindi nei casi non solo di sentenza di cassazione affermativa o declinatoria della competenza, ma anche di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e, per completezza e analogia, di improcedibilità o rinunzia, regolati rispettivamente dagli artt. 369 e 390 c.p.c.

Cass. civ. n. 2458/2000

Il regolamento facoltativo di competenza (ex art. 43 c.p.c.), proposto dalla parte nei confronti della sentenza del pretore del lavoro, che abbia deciso nel merito la causa affermando la propria competenza per materia (competenza che la parte allega essere invece del tribunale ordinario), rimane ammissibile — e deve essere deciso nel merito — anche allorché, nella pendenza del giudizio, sia intervenuta l'istituzione del giudice unico di primo grado atteso che l'art. 133 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, detta solo la regola della traslazione del giudizio in favore di tale giudice (prevedendo peraltro — come eccezione a tale regola — che le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto stesso siano definite dal pretore medesimo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione), mentre la nuova regola sulla competenza introdotta dall'art. 1 D.L.vo n. 51/98 (che trasferisce le competenze del pretore al tribunale ordinario, quale giudice unico di primo grado) non ha efficacia retroattiva in deroga al generale canone (della perpetuatio jurisdictionis) dell'art. 5 c.p.c.

Cass. civ. n. 4825/1999

La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito, intesa l'espressione “merito” nell'ampio significato comprensivo di ogni questione diversa dalla competenza, è impugnabile ex art. 43 c.p.c. oltre che con il regolamento facoltativo di competenza con l'impugnazione ordinaria.

Cass. civ. n. 1933/1999

Qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art. 43 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge.

Cass. civ. n. 4924/1992

Qualora la pronunzia sulla competenza venga impugnata nei modi ordinari unitamente a quella sul merito, a norma dell'art. 43, primo comma c.p.c., ed il giudice dell'impugnazione, confermando sul punto la sentenza impugnata, si ritenga competente per materia, quale giudice di primo grado, su una delle domande gradatamente proposte dall'attore (come nell'ipotesi di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di cui all'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, proposta in via subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno per illegittimità del provvedimento di espropriazione), lo stesso giudice, in esito al rigetto del gravame relativo alla domanda principale, deve pronunciare nel merito sulla domanda subordinata di sua competenza, purché ne sia stato richiesto dalla parte interessata con l'atto di impugnazione, senza che possa rilevare la decorrenza del termine per la riassunzione stabilito dall'art. 50 c.p.c., la quale resta esclusa in pendenza del giudizio di impugnazione.

Cass. civ. n. 4189/1985

La sentenza che, a fronte di una domanda proposta contro due convenuti per la loro condanna in solido, dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'uno, integra una pronuncia anche «nel merito della causa», secondo la previsione dell'art. 43 c.p.c. (il quale include in tale nozione la decisione su questioni preliminari diverse dalla competenza e su questioni pregiudiziali), ed è pertanto impugnabile nei modi ordinari, in via alternativa con l'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1782/1984

Quando l'impugnazione della sentenza sia limitata alla pronunzia sulla competenza, il solo rimedio a tal fine esperibile è costituito ai sensi dell'art. 43 c.p.c., dal regolamento di competenza — anche se, oltre tale pronunzia, ne siano state rese contestualmente altre sul merito — e nel relativo procedimento non può essere proposto ricorso incidentale, giacché le parti cui è notificata l'istanza di regolamento hanno facoltà, a norma dell'art. 47, quinto comma, c.p.c., di depositare soltanto scritture difensive e documenti.

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Mariacristina chiede
martedì 05/10/2010
“Il termine "provvedimento" a quale tipo di atto giudiziario si riferisce? Sentenza? Ordinanza?
Grazie.”
Consulenza legale i 08/10/2010

In diritto il provvedimento è l’atto giuridico adottato nell’esercizio di un pubblico potere, di norma nell’ambito di un procedimento. Più frequentemente il termine provvedimento viene utilizzato in
riferimento ai soli atti giuridici adottati nell’esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di determinati soggetti.
Per questo il provvedimento si distingue dagli atti normativi, i quali possono invece creare norme giuridiche astratte e generali (applicabili quindi a una pluralità indeterminata di casi e rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti).

La sentenza, l’ordinanza e il decreto sono considerati quindi provvedimenti del giudice, così come previsto dall’art. 125 c.p.c., comma 1 : “Forme dei provvedimenti del giudice. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto”.