(massima n. 1)
Quando l'impugnazione della sentenza sia limitata alla pronunzia sulla competenza, il solo rimedio a tal fine esperibile è costituito ai sensi dell'art. 43 c.p.c., dal regolamento di competenza — anche se, oltre tale pronunzia, ne siano state rese contestualmente altre sul merito — e nel relativo procedimento non può essere proposto ricorso incidentale, giacché le parti cui è notificata l'istanza di regolamento hanno facoltà, a norma dell'art. 47, quinto comma, c.p.c., di depositare soltanto scritture difensive e documenti.