(massima n. 2)
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013. (Regola competenza).