(massima n. 1)
La pronuncia del giudice di appello che, decidendo nel merito, abbia altresì statuito — anche implicitamente — sulla questione di competenza, va impugnata con il rimedio del regolamento di competenza di cui all'art. 43 del codice di rito tutte le volte in cui la parte si limiti a contestare la sola decisione sulla competenza. L'eventuale ricorso per cassazione (erroneamente) proposto può, peraltro, convertirsi in istanza di regolamento purché risulti, in concreto, rispettato il termine di cui all'art. 47 del codice di procedura civile.