(massima n. 1)
Qualora la pronunzia sulla competenza venga impugnata nei modi ordinari unitamente a quella sul merito, a norma dell'art. 43, primo comma c.p.c., ed il giudice dell'impugnazione, confermando sul punto la sentenza impugnata, si ritenga competente per materia, quale giudice di primo grado, su una delle domande gradatamente proposte dall'attore (come nell'ipotesi di opposizione alla stima dell'indennitą di esproprio di cui all'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, proposta in via subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno per illegittimitą del provvedimento di espropriazione), lo stesso giudice, in esito al rigetto del gravame relativo alla domanda principale, deve pronunciare nel merito sulla domanda subordinata di sua competenza, purché ne sia stato richiesto dalla parte interessata con l'atto di impugnazione, senza che possa rilevare la decorrenza del termine per la riassunzione stabilito dall'art. 50 c.p.c., la quale resta esclusa in pendenza del giudizio di impugnazione.