(massima n. 1)
La sentenza che, a fronte di una domanda proposta contro due convenuti per la loro condanna in solido, dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'uno, integra una pronuncia anche «nel merito della causa», secondo la previsione dell'art. 43 c.p.c. (il quale include in tale nozione la decisione su questioni preliminari diverse dalla competenza e su questioni pregiudiziali), ed è pertanto impugnabile nei modi ordinari, in via alternativa con l'istanza di regolamento di competenza.