(massima n. 1)
In tema di regolamento facoltativo di competenza, la sospensione dei termini per la impugnazione ordinaria, prevista dall'art. 43, terzo comma, c.p.c., si applica in tutti quei casi in cui la Corte di cassazione venga investita da una istanza per regolamento di competenza e comunque decida sulla stessa definendo il giudizio; quindi nei casi non solo di sentenza di cassazione affermativa o declinatoria della competenza, ma anche di inammissibilitą del ricorso per regolamento di competenza e, per completezza e analogia, di improcedibilitą o rinunzia, regolati rispettivamente dagli artt. 369 e 390 c.p.c.