(massima n. 1)
Quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l'ammissibilitą dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l'ammissibilitą dell'appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile č soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Corte di cassazione sarą investita ai sensi del n. 2 dell'art. 360 c.p.c., mentre se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l'appello, il mezzo di impugnazione č il regolamento facoltativo di competenza.