(massima n. 1)
Il regolamento facoltativo di competenza (ex art. 43 c.p.c.), proposto dalla parte nei confronti della sentenza del pretore del lavoro, che abbia deciso nel merito la causa affermando la propria competenza per materia (competenza che la parte allega essere invece del tribunale ordinario), rimane ammissibile — e deve essere deciso nel merito — anche allorché, nella pendenza del giudizio, sia intervenuta l'istituzione del giudice unico di primo grado atteso che l'art. 133 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, detta solo la regola della traslazione del giudizio in favore di tale giudice (prevedendo peraltro — come eccezione a tale regola — che le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto stesso siano definite dal pretore medesimo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione), mentre la nuova regola sulla competenza introdotta dall'art. 1 D.L.vo n. 51/98 (che trasferisce le competenze del pretore al tribunale ordinario, quale giudice unico di primo grado) non ha efficacia retroattiva in deroga al generale canone (della perpetuatio jurisdictionis) dell'art. 5 c.p.c.