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Articolo 7 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 7 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

  1. a) dell'origine dei dati personali;
  2. b) delle finalità e modalità del trattamento;
  3. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  4. d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  5. e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

  1. a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  2. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

  1. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  2. b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.]

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 Codice della privacy

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

O. S. chiede
domenica 19/01/2020 - Veneto
“Buongiorno, da 10 anni lavoro come operaio in un Impresa multinazionale nel settore chimico-farmaceutico. Lavoriamo a turni e ciclo continuo. In altre parole, facciamo 2 giorni mattina 2 giorni pomeriggio e due giorni notte. Circa un mese fa, ho chiesto all'azienda di fornirmi la seguente documentazione:
1. Copia contratto di assunzione con la tipologia di inquadramento iniziale.
2. Tipologia di inquadramento attuale e data di eventuale variazione.
3. Copia contratto interno.
4. Copia timbrature 2019.
Ad oggi non ho ricevuto nessun riscontro in merito alla documentazione sopra indicata. Pertanto Vi chiedo Gentilmente, se ci sono dei riferimenti normativi e giurisprudenziali con i quali posso fare una richiesta scritta per la consegna della documentazione sopra indicata. Inoltre, l’eventuale richiesta scritta posso farla per conto proprio oppure devo incaricare un professionista esterno per inoltrare la richiesta all’impresa.
In attesa di Gentile risposta, porgo Cordiali Saluti.”
Consulenza legale i 22/01/2020
È diritto del lavoratore richiedere, all'azienda presso cui lavora, copia del contratto di lavoro.

Più in generale, sussiste il diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale e tale diritto è tutelabile in quanto tale perché si tratta di una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro (in tal senso si è espressa Cass. S.U. 4 febbraio 2014, n. 2397).

Secondo la Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 6775/2016, l'obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio deriva, innanzitutto, dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Nella predetta sentenza è stato precisato che ciò non esclude, peraltro, il diritto del lavoratore di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali tutte le volte in cui intenda ottenere, in tempi ragionevoli, alcuno dei provvedimenti – di natura provvisoria o definitiva – previsti dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996 sostituito dall'art. 7 D. Lgs. N 196/2003, a sua volta abrogato e sostituito dall'attuale art. 15 del GDPR Privacy – Regolamento UE 2016/679, al fine di ottenere, ad esempio, l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito o che comunque a suo avviso rilevino in ogni caso, restando salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.

La sentenza della Cass. 14 dicembre 2018, n. 32533 ha stabilito da un lato, che il diritto di accesso di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 7 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 15 del GDPR Privacy - Regolamento UE 2016/679) “non può intendersi, in senso restrittivo, come il mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e, quindi, nella disposizione dello stesso soggetto interessato al trattamento dei propri dati, atteso che scopo della norma suddetta è garantire, a tutela della dignità e riservatezza del soggetto interessato, la verifica ratione temporis dell’avvenuto inserimento, della permanenza, ovvero della rimozione di dati, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati per altra via a conoscenza dell’interessato, verifica attuata mediante l’accesso ai dati raccolti sulla propria persona in ogni e qualsiasi momento della propria vita relazionale; dall'altro, che la Suprema Corte ha già avuto modo di rimarcare che la documentazione relativa alle vicende del rapporto di lavoro, imposta dalla legge (come per i libri paga e matricola), o prevista dall'organizzazione aziendale (tramite circolari interne), dà luogo alla formazione di documenti che formano oggetto di diritto di accesso, ex art. 7 del citato decreto legislativo consistendo in dati personali (cfr. Cass. n. 9961 del 2007)”.

La richiesta scritta della documentazione può essere fatta direttamente dal lavoratore dipendente, anche se l’assistenza di un legale potrebbe essere utile per argomentare meglio la richiesta oppure in caso di primo diniego da parte del datore di lavoro.

Antonio D. B. chiede
sabato 07/10/2017 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
avrei un quesito sul quale necessito di un parere, se possibile: lo scorso venerdì recandomi alle 17.00 a prendere mia figlia al nido (un anno e mezzo di età) la maestra mi ha reso noto che durante il pranzo un compagno ha dato un morso al braccio della piccola, che effettivamente mostrava un'ecchimosi non molto ben definibile come morso, ma vistosa; comunque, alla mia domanda di come fossero andate le cose e soprattutto di quale altro piccolo ospite del nido fosse la "responsabilità" .. (se si può definire così) mi è stato risposto, nonostante le mie insistenze, che queste informazioni non vengono fornite per disposizioni superiori.
E' un comportamento corretto e previsto, oppure lesivo della possibilità di tutelare la salute di mia figlia, chiedendo maggiori attenzioni se il piccolo in questione si avvicina ancora, e posso quindi pretendere di avere l'informazione richiesta secondo Voi ??”
Consulenza legale i 17/10/2017
Va preliminarmente distinto tra il caso di danno che l’alunno cagiona a se stesso e quello cagionato a terzi.

Nel primo caso si configura una responsabilità contrattuale della scuola.
L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a se stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c..

Nel caso, invece, in cui l’alunno cagioni un danno ad altri, è applicabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito: il minore stesso, se capace di intendere e volere, è responsabile del danno cagionato, ma accanto alla sua responsabilità si aggiunge quella dei genitori (per culpa in educando) e quella dei precettori (per culpa in vigilando).

La responsabilità di questi, disciplinata dall’art. 2048 c.c., è aggravata, perché la colpa (il difetto di educazione o vigilanza) si presume, salvo prova contraria.

Il costrutto teorico che fonda questa distinzione tra tipologie di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) viene individuato da Cass. SU 9346/02 nella circostanza che, nel caso di autodanneggiamento, manca il “fatto illecito” dell’allievo (violazione del precetto del neminem laedere) e quindi la possibilità di addebitare all’insegnante la responsabilità per fatto altrui.

E’ evidente, dunque, che se la scuola è responsabile di quanto avviene nell’ambito dell’Istituto, al genitore deve essere garantito il diritto di essere prontamente informato della dinamica dell’episodio che ha coinvolto il figlio, soprattutto quando il bambino è tanto piccolo da non poter compiutamente narrare tutte le circostanze del caso; mentre non vi è nessuna norma specifica che vieta la divulgazione dei nomi dei bambini che siano resi autori di comportamenti aggressivi e/o violenti.

Invero il Codice della Privacy vieta sì la divulgazione di dati personali a terzi, ma solo qualora la finalità di tale comunicazione sia estranea all’attività esercitata e nell'ambito della quale i dati vengono trattati (artt. 18 e 19 d.lgs. 196/2003).

D'altro canto l’art. 7 del d.lgs. 196/03 nel prevedere che “L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”, sancisce il diritto del titolare dei dati di avere tutte le informazioni su di sé detenute dal titolare del trattamento.

Occorre ricordare che il Garante della Privacy offre un'interpretazione molta ampia della nozione di "dati personali", arrivando ad includervi anche le opinioni espresse da altri sul proprio conto (cfr. provvedimento 18.07.2013), e dunque, partendo proprio da tale ampia interpretazione, potrebbe argomentarsi che, anche in questo caso, non si richiede di conoscere dati personali dell’altro bambino, né tantomeno suoi dati sensibili, quanto invece dati personali relativi al proprio figlio, e su quanto a lui accaduto, richiesta che deve essere accolta non ostandovi alcuna norma o disposizione di legge (1° co. art. 18 d.lgs. 196/2003).
Un'eventuale evocazione del diritto alla riservatezza del bambino "aggressivo", nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco, si troverebbe a dover cedere il passo rispetto al diritto alla salute del bambino "aggredito".

E’ anche vero, però, che nell’ambito scolastico il titolare dei dati e del loro trattamento è il dirigente, poiché legale rappresentante dell'istituzione ed a lui è demandata per legge tale funzione (art. 4, 2° co. D.Lgs. n. 165/2001), ivi compresa quella di valutare la richiesta dell’interessato e fornire ovvero negare l'accesso ai dati.
Dunque, l'istanza volta a conoscere le circostanze dell'accaduto andrà rivolta al preside e non all'insegnante, formalmente per iscritto, così che, qualora questi non vi provveda entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero neghi l'accesso ai dati, sarà possibile impugnare il provvedimento innanzi al Garante per la Privacy (artt. 141 e seg. Codice della Privacy).

A ciò deve aggiungersi che, in base all’art. 24 d.lgs. n. 241 del 1990 “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.[Omissis]" e quindi, se l’insegnante ha provveduto a relazionare per iscritto i fatti al dirigente, cosa che di norma avviene ma che potrebbe essere stata trascurata nel caso specifico, per ottenere le informazioni ricercate basterà esercitare il diritto di accesso agli atti.

Tamara N. chiede
venerdì 15/09/2017 - Emilia-Romagna
“Se i propri dati personali (Nome, Cognome, Indirizzo e Numero telefonico) sono stati a suo tempo presenti negli elenchi telefonici e pagine gialle cartacee e non si era provveduto a vietarne esplicitamente la pubblicazione in rete, ponendo che non si voglia che compaiano, si è omesso di fare qualcosa che andava fatto (e come?) a suo tempo? Volendo rimediare in un momento successivo all’avvento di internet e di google, cosa si deve fare?

Nel caso specifico:

Ho sentito l’esigenza che i miei dati personali (indirizzo abitazione e numero telefonico) fossero rimossi dalla rete

Anno 2016 - Il gestore della mia telefonia fissa è (omissis). Agli inizi di dicembre disdetto la linea e contemporaneamente chiedo che il mio numero fisso venga rimosso anche in rete.
Vodafone mi risponde che per quanto loro ne diano comunicazione, il numero resterà sugli ‘elenchi’ pagine bianche/gialle fino a una determinata scadenza annuale (che non ricordo) e Google e altri motori di ricerca continueranno a pescare i dati mostrandoli in rete finché non saranno deindicizzati - potrebbe volerci altro tempo.

[Trovo ridicolo che trattandosi di un servizio online e non cartaceo si debba ancora concepire la cancellazione come un’azione che può avvenire solo a partire da una determinata data e non invece su richiesta. Immagino che il servizio di cancellazione abbia un costo, ma si evidenzia in questo modo come il diritto all’autodeterminazione degli individui passi in secondo piano rispetto alle esigenze di una holding]

Dopo alcuni giorni dalla disdetta ricevo un’offerta di sospensione (della disdetta) da parte di (omissis) - o da chi per loro. Mi propongono di congelare il canone e nel frattempo posso decidere se restare, continuando nel frattempo a usare internet senza fare telefonate, o, in qualsiasi momento all'interno dei sei mesi, andarmene. Non sono convintissima della proposta, ma dopo aver chiesto a (omissis) - telefonando io stessa per accertarmi che non si fosse trattato di qualcuno che si spacciava per (omissis), ricevo conferma che quella possibilità è percorribile. L’operatrice che mi aveva originariamente chiamato e che avevo a mia volta tenuto in sospeso, mi richiama dopo qualche giorno e accetto l’offerta, per quanto resti vigile. Sono curiosa e inoltre non ho ancora le idee chiare su come riorganizzare il mio 'parco operatori, fra linea dati mobile, voce e casa. Avrei poi capito che in realtà si tratterebbe di finanziarie che operano in qualche modo collateralmente a (omissis) e avrei poi intuito, facendo ulteriori telefonate a (omissis) durante i sei mesi successivi, che se solo avessi ritardato di un giorno a disdire effettivamente dopo i sei mesi concessi, sarebbero scattati degli interessi, come se avessi chiesto un prestito. Ben mi sono guardata dal rischio di un ritardo, e ho disdetto ad aprile di quest'anno, anche perché (omissis) mi ha informata che servono circa 4 settimane perché le pratiche di disdetta vengano lavorate]

Nel frattempo, sempre agli inizi di dicembre 2016 avevo anche scritto a Italiaonline (che mi risulta il gestore di pagine bianche/gialle) chiedendo come fare perché un numero di telefono fisso (e i dati personali ad esso collegati) sia rimosso dai loro elenchi. Mi rispondono dicendo che hanno bisogno di sapere qual è il numero di telefono al quale mi riferisco. Scrivo di nuovo informadoli del numero da rimuovere con preghiera di dirmi se la richiesta che sto facendo è valida contemporaneamente per pagine gialle e per pagine bianche. Non ricevo più alcuna risposta da loro e oggi, a distanza di 9 mesi da quella richiesta, e di 5 mesi dalla disdetta effettiva a (omissis), il mio numero di telefonia fissa (che peraltro non ho più usato né in ricezione né in uscita da dicembre 2016), insieme al mio indirizzo, risultano ancora sui motori di ricerca. E' accettabile?

Che fare?”
Consulenza legale i 21/09/2017
Pagine Bianche e Pagine Gialle sono gli elenchi telefonici più diffusi, ma non gli unici.

Ad ogni modo, va precisato che tali elenchi ricavano i dati degli utenti da un database unico delle utenze telefoniche.

Dalle ricerche effettuate, risulta che, per essere cancellati dagli elenchi telefonici, è inutile rivolgersi a Pagine Bianche o chi per esso, dal momento che è solo il gestore telefonico che può modificare o cancellare i dati che compaiono sul succitato database.

Deve precisarsi, peraltro, che anche laddove venga inviata la comunicazione di cancellazione dei dati al proprio operatore telefonico, la cancellazione non sarà immediata, in quanto i dati continueranno a comparire, negli elenchi cartacei, (ovviamente), fino al momento della ristampa, e negli elenchi on-line, fino al momento dell'aggiornamento del software.

Di conseguenza, le consigliamo di inviare (se non l'ha già fatto) a Vodafone, formale richiesta di cancellazione dagli elenchi telefonici (esiste uno specifico modulo scaricabile on-line, dal relativo sito), dopodichè dovrà attendere che i vari elenchi (pagine bianche ecc), aggiornino i loro software: solo a partire dall'installazione dei nuovi aggiornamenti il suo numero non comparirà più.

Le precisiamo, peraltro, che laddove desideri non essere più "disturbata" da telefonate relative a offerte commerciali, esiste anche il "Registro delle opposizioni", istituito con il D.P.R. n. 178/2010.

Si tratta, in particolare, di un servizio istituito proprio a tutela degli utenti il cui numero di telefono compare negli elenchi telefonici pubblici, laddove questi non vogliano più ricevere telefonate a scopi commerciali o di ricerche di mercato.

Sul sito internet www.registrodelleopposizioni.it trova indicate tutte le modalità attraverso le quali chiedere l'inserimento in detto Registro.