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Articolo 151 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Concorso dei creditori

Dispositivo dell'art. 151 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

Spiegazione dell'art. 151 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il concorso dei creditori nella liquidazione giudiziale si attua con modalità diverse da quelle di cui all'art. 2741 c.c., in ragione del fatto che la responsabilità patrimoniale del debitore si attua su impulso dei creditori in possesso di un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ai quali compete la scelta dei beni da sottoporre ad espropriazione, e che possono trovarsi a concorrere su quegli stessi beni con i creditori intervenienti parimenti in possesso, salvo eccezioni, di un titolo esecutivo ex art. 499 c.p.c.

Il concorso dei creditori sui beni del debitore si attua secondo la regola della par condicio creditorum.
Il principio della par condicio, tuttavia, conosce delle eccezioni: si pensi alla protezione accordata ai crediti da lavoro dipendente e degli altri prestatori d'opera assimilati ai lavoratori subordinati, ma anche all'art. 155 c.c.i., che autorizza i creditori a compensare con i «loro debiti scaduti verso il debitore i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale».

La dottrina parla di due tipi di concorso: formale e materiale:
  • il concorso formale coincide con la partecipazione alla liquidazione giudiziale dei creditori «selezionati» tramite le forme della verifica del passivo;
  • per concorso sostanziale s'intende la soddisfazione dei creditori ammessi in condizioni paritarie ed in proporzione all'ammontare di ciascun credito, fatte salve le eventuali cause legittime di prelazione. Non partecipano al concorso sostanziale, dunque, i creditori che non vi siano stati ammessi partecipando al concorso formale.
La norma in commento sottopone alla regola del concorso formale i crediti pecuniari, compresi quelli muniti di una causa legittima di prelazione e quelli prededucibili ai sensi del comma 1° dell'art. 221 c.c.i.i., ma anche tutti i crediti aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili e immobili, derivanti da diritti personali o reali.

Il comma 2° della norma in esame dispone delle eccezioni alla regola del concorso formale, tramite il rinvio formale a «diverse disposizioni di legge». Un'eccezione è quella indicata dall'art. 222 c.c.i., per cui sono esclusi dall'onere del concorso formale i crediti prededucibili non contestati per collocazione e ammontare, anche se nati durante l'esercizio provvisorio, e quelli, sempre prededucibili, sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 123, che se contestati sono accertati tramite il procedimento di reclamo di cui all'art. 124 c.c.i. Anche la disposizione di cui all'art. 204, comma 2, lett. c) c.c.i.i. rappresenta un'eccezione alla regola del concorso formale, per cui sono ammessi con riserva al passivo i crediti accertati con sentenza dal giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, salva la possibilità per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Il comma 3° dell'art. 151 c.c.i. precisa che la regola del concorso formale si applica anche ai crediti «esentati dal divieto di cui all'art. 150».

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