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Articolo 269 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Domanda del debitore

Dispositivo dell'art. 269 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo(1).

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 41, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 269 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

A differenza di quanto disposto per la liquidazione giudiziale, si prevede - così come è previsto per tutte le altre procedure da sovraindebitamento - che il debitore possa presentare la domanda personalmente, senza l'ausilio di un difensore tecnico, purché si avvalga dell'assistenza necessaria di un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC). Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, il senso della norma sarebbe quello di sanzionare con l'inammissibilità il ricorso presentato mediante difensore tecnico, senza l'assistenza dell'OCC (Trib. Grosseto, 19/9/2022). Tuttavia, l'orientamento maggioritario è nel senso della piena ammissibilità del ricorso presentato dal difensore tecnico del debitore (Trib. Cuneo, 20/12/2022).

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal debitore, unitamente ad essa deve essere depositata una relazione dell'OCC (che la precedente L. 3/2012 definiva "particolareggiata"), circa:
  1. la completezza ed attendibilità della documentazione allegata al ricorso. A tal proposito va notato che non vi è alcuna norma che individui i contenuti obbligatori del ricorso ed il relativo corredo documentale: si ritiene tuttavia di poter sopperire alla lacuna mediante l'applicazione analogica dell'art. 39 CCI (l'elenco di documenti ivi contenuto, tuttavia, andrà modulato in base alla qualità imprenditoriale o civile del debitore ricorrente)
  2. la situazione economico-finanziaria e patrimoniale del debitore

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