A differenza di quanto disposto per la liquidazione giudiziale, si prevede - così come è previsto per tutte le altre procedure da sovraindebitamento - che il debitore possa presentare la domanda personalmente, senza l'ausilio di un
difensore tecnico, purché si avvalga dell'
assistenza necessaria di un
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC). Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, il senso della norma sarebbe quello di sanzionare con l'inammissibilità il ricorso presentato mediante difensore tecnico, senza l'assistenza dell'OCC (Trib. Grosseto, 19/9/2022). Tuttavia, l'orientamento maggioritario è nel senso della piena ammissibilità del ricorso presentato dal difensore tecnico del debitore (Trib. Cuneo, 20/12/2022).
Nel caso in cui la domanda sia presentata dal debitore, unitamente ad essa deve essere depositata una
relazione dell'OCC (che la precedente L. 3/2012 definiva "particolareggiata"), circa:
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la completezza ed attendibilità della documentazione allegata al ricorso. A tal proposito va notato che non vi è alcuna norma che individui i contenuti obbligatori del ricorso ed il relativo corredo documentale: si ritiene tuttavia di poter sopperire alla lacuna mediante l'applicazione analogica dell'art. 39 CCI (l'elenco di documenti ivi contenuto, tuttavia, andrà modulato in base alla qualità imprenditoriale o civile del debitore ricorrente)
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la situazione economico-finanziaria e patrimoniale del debitore