Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 269 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Domanda del debitore

Dispositivo dell'art. 269 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Spiegazione dell'art. 269 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

A differenza di quanto disposto per la liquidazione giudiziale, si prevede - così come è previsto per tutte le altre procedure da sovraindebitamento - che il debitore possa presentare la domanda personalmente, senza l'ausilio di un difensore tecnico, purché si avvalga dell'assistenza necessaria di un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC). Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, il senso della norma sarebbe quello di sanzionare con l'inammissibilità il ricorso presentato mediante difensore tecnico, senza l'assistenza dell'OCC (Trib. Grosseto, 19/9/2022). Tuttavia, l'orientamento maggioritario è nel senso della piena ammissibilità del ricorso presentato dal difensore tecnico del debitore (Trib. Cuneo, 20/12/2022).

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal debitore, unitamente ad essa deve essere depositata una relazione dell'OCC (che la precedente L. 3/2012 definiva "particolareggiata"), circa:
  1. la completezza ed attendibilità della documentazione allegata al ricorso. A tal proposito va notato che non vi è alcuna norma che individui i contenuti obbligatori del ricorso ed il relativo corredo documentale: si ritiene tuttavia di poter sopperire alla lacuna mediante l'applicazione analogica dell'art. 39 CCI (l'elenco di documenti ivi contenuto, tuttavia, andrà modulato in base alla qualità imprenditoriale o civile del debitore ricorrente)
  2. la situazione economico-finanziaria e patrimoniale del debitore

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!