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Articolo 150 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

Dispositivo dell'art. 150 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Spiegazione dell'art. 150 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in esame è la trasposizione dell'art. 51 l. fall., ed è strettamente connesso all'art. 151 del codice della crisi, costituendo il suo corollario: l'attuazione del concorso formale e sostanziale esige che i creditori del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale non possano, a far data dalla dichiarazione di apertura della procedura, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella liquidazione, anche se i crediti sono maturati durante la procedura.

Non perdendo il debitore, in seguito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la capacità giuridica e di agire, e dunque anche quella di obbligarsi dopo l'apertura della procedura, l'articolo in commento mira ad escludere esplicitamente che i creditori non concorsuali, cioè per titolo posteriore rispetto all'apertura della procedura, possano soddisfarsi in via esecutiva individuale sui beni rientranti nella liquidazione.

N.b.: la sola eccezione al divieto di azioni esecutive è quella riguardante il credito fondiario: l'art. 41, comma 2, T.U. 385/1993 consente l'inizio o la prosecuzione dell'esecuzione sui beni ipotecati a garanzia dei finanziamenti fondiari anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione; inoltre, secondo l'ultimo comma dell'art. 44 del testo appena citato, la disposizione in materia di credito fondiario si applica anche ai finanziamenti di credito agrario e peschereccio garantiti da ipoteca sugli immobili rientranti nella procedura di liquidazone. Tuttavia, giài l correttivo alla riforma della l.fall. (d.lgs. n. 169/2007), introducendo il comma 3 dell'art. 52 l.fall., oggi trasfuso nell'art. 151, comma 3, c.c.i.i., aveva chiarito che l'eccezione concessa al creditore fondiario (ed assimilati) è solo un privilegio processuale: la possibilità che il creditore fondiario (o assimilato) inizi o prosegua il processo di espropriazione nonostante l'intervenuta apertura della liquidazione del patrimonio del debitore non toglie che esso abbia l'onere di sottoporsi al concorso formale attraverso il procedimento di verifica del passivo.

Dall'ultima parte della disposizione in commento, si evince che l'effetto di improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari non si verifica con riferimento ai beni che sono esclusi dalla liquidazione giudiziale, nei limiti in cui essi siano pignorabili.

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