(massima n. 1)
La "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitł, postula un comportamento ad uso pubblico, del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuitą, un proprio bene a disposizione della collettivitą, assoggettandolo al relativo uso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale comportamento potesse essere ravvisato nel fatto che il proprietario, pur consentendo il passaggio pubblico su una strada privata di accesso ad alcuni edifici e di collegamento tra due strade pubbliche, aveva tuttavia contestato l'abusiva ingerenza del Comune che l'aveva asfaltata e denominata).