(massima n. 1)
L'estinzione della servitù di uso pubblico non può derivare dal mero non uso, esigendo che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima una volontà in tal senso, o mediante l'adozione di un provvedimento che riconosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi di un determinato bene, o attraverso un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto ad atti usurpativi o impeditivi posti in essere dal privato. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda con la quale la società titolare di un complesso industriale, allegando il non uso protrattosi per oltre dieci anni, aveva chiesto accertarsi la formale cessazione - su un'area di sua proprietà - sia di una servitù "non aedificandi", sia di vincoli a servizio pubblico di parcheggio e verde pubblico, contrattualmente costituiti a favore di un comune). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014).