(massima n. 1)
Le servitù di uso pubblico possono costituirsi anche mediante dicatio ad patriam a favore di una comunità indeterminata di soggetti considerati uti cives, su beni di proprietà privata per fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali e pertanto postulano che il bene privato abbia caratteristiche intrinseche identiche a quelle di un bene demaniale, giacché altrimenti non sarebbe idoneo a fornire le medesime utilità.